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La rivalutazione dei redditi dominicale e agrario In evidenza

La Circolare n. 12/E/2013 ha fornito inoltre importanti precisazioni per quanto riguarda la ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale e agrario
 

La Circolare n. 12/E fornisce chiarimenti in merito alla novità introdotta dal comma 512 dell'articolo 1, della Legge n. 228/2012 che ha effetto per gli anni 2013, 2014 e 2015, ma di cui occorre tener conto nel prossimo mese di giugno per la determinazione dell'acconto per l'anno 2013.

Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, è stata prevista un'ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale e agrario del 15% con l’eccezione dei redditi dominicale e agrario rivenienti da terreni agricoli, nonché da quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla proprietà del terreno, per i quali la suddetta rivalutazione è operata con l’aliquota del 5%.

La rivalutazione ulteriore si applica sulle rendite catastali già rivalutate con le precedenti percentuali del 80% per il reddito dominicale e del 70% per il reddito agrario.

Ad esempio un terreno con reddito dominicale pari a € 100,00 e reddito agrario pari a € 100,00, se con la rivalutazione ex art. 3, comma 50, legge n. 662/1996 (80% - 70%) arriva a € 180,00 e a € 170,00, con la successiva rivalutazione art. 1, comma 512, L. n. 228/2012 (15% ) diventa pari a € 207,00 e a € 195,50. Se si tratta di un coltivatore diretto diventerebbe (5%) pari a  € 189,00 e a € 178,50. 

Per facilità di calcolo, è sufficiente rivalutare i redditi dominicale e agrario per 107% e 95,5 % (con riv. al 15%) o per 89% e 78,50% (con rivalutazione al 5%). 

La misura della rivalutazione è pari al 15%, che si riduce al 5% per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola. Il requisito congiunto del possesso e della conduzione diretta, molto probabilmente mutuato dalla definizione contenuta nel’art. 13, co. 5, del D.L. n. 201/2011, che prevede la riduzione del moltiplicatore da 135 a 105 ai fini IMU, crea delle difficoltà per l’affittuario IAP o coltivatore diretto il quale, pur non essendo titolare del possesso del terreno (non essendo titolare d un diritto reale) ha, comunque, la conduzione del fondo.

Nell'ipotesi di concessione in affitto di terreni per usi agricoli a IAP e a coltivatori diretti che non abbiano ancora compiuto 40 anni non si applica la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario (80%-70%). 

L’amministrazione ha precisato inoltre che la rivalutazione con l’aliquota del 5%, prevista per i coltivatori diretti e per gli IAP, è applicabile anche nel caso di terreni incolti, e quindi anche nel caso in cui il terreno debba essere lasciato a riposo in applicazione delle tecniche agricole.

Infine nell’ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente, l’amministrazione ritiene che la minore rivalutazione del 5 % possa essere operata sia sul reddito dominicale che sul reddito agrario. 
Data la rilevanza dello status di coltivatore diretto o IAP iscritti nella previdenza agricola, in caso di contitolarità di diritti, la rivalutazione del 5 % dei redditi dominicale e agrario è applicabile, in quota parte, solo dai soggetti che abbiano i predetti requisiti.

L’amministrazione ricorda in conclusione che l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali dovute sui redditi dominicali derivanti da terreni non affittati, e che detto effetto di sostituzione non opera per gli immobili esenti da IMU, che rimangono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute.